La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela
delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al
teatro, al cinema. Questa tutela consiste in una serie di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, e diritti esclusivi
di utilizzazione economica dell'opera, che nel
loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".
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